Art. 76.
(Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali).

      1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

      «2. La comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale»;

          b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dai seguenti: «Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea, formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse»;

          c) al comma 3 dell'articolo 32 le parole: «e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati» sono soppresse;

          d) il comma 5 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:

      «5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato

 

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ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale»;

          e) al comma 1 dell'articolo 81 le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali»;

          f) il comma 2 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

      «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;

          g) il comma 4 dell'articolo 82 è abrogato;

          h) la lettera c) del comma 8 dell'articolo 82 è sostituita dalla seguente:

          «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni,

 

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del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

          i) al comma 11 dell'articolo 82, le parole: «incrementati o» e il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;

          l) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - (Rimborsi per spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
      3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

 

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      2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
      3. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.